Regolamento condominiale: lecito il divieto di destinazione od uso diverso da quello di abitazione?

Redazione “Il Condominio Nuovo”


Può il regolamento assembleare vietare la destinazione ad uffici degli immobili in condominio?

E’ indirizzo costante della giurisprudenza, quello di escludere ogni possibilità, per i regolamenti assembleari, di disciplinare il diritto di usare e di godere del proprio appartamento: vengono così proibite, tra le altre, tutte quelle disposizioni in tema di divieto di destinazione od uso diverso da quello di abitazione.

Diversamente, il regolamento su cui è caduto il consenso contrattuale dell’acquirente può contenere norme che si discostino da quelle previste dal codice civile in tema di comunione e condominio, prevalendo la volontà del singolo sulle norme derogabili; il regolamento stesso non può, di contro, contenere disposizioni contrarie alle norme che la legge definisce inderogabili.

Per cui solo con il regolamento contrattuale possono introdursi divieti di destinazione (ad esempio ad un ambulatorio medico, gabinetto di analisi).

L’interpretazione restrittiva comporta che solo le destinazioni espressamente indicate saranno vietate, mentre tutte le altre saranno permesse senza possibilità di interpretazione estensiva o analogica.

È opportuno che i regolamenti contrattuali, qualora contengano limitazioni ai diritti esclusivi dei singoli condòmini o costituiscano servitù, siano trascritti presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari competenti per territorio, ciò al fine di renderli opponibili ai terzi.


Tratto dalla sezione “Focus” de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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