Modifica clausole del Regolamento di Condominio

Un lettore de “Il Condominio Nuovo” ci chiede:

Salve, complimenti per gli argomenti che trattate in maniera esaustiva. Volevo chiedere, a fronte di un regolamento di condominio e tabelle millesimali approvate all’unanimità in presenza di un notaio e la successiva trascrizione, che contiene delle clausole convenzionali in merito alla ripartizione di spese su parti comuni diversa dal criterio legale, e la destinazione degli immobili solo per abitazione, tali clausole possono essere modificate per facìa concludentia? Quanti anni devono trascorrere perchè la faccia concludentia può ammettere un’accettazione tacita di un comportamento diverso dalle clausole?

Essendosi in presenza di un regolamento con annesse tabelle di natura contrattuale (vedi  approvazione all’unanimità e clausole diverse di ripartizione delle spese) nonchè di tabelle millesimali già esistenti esse per poter essere modificate necessitano dell’unanimità dei consensi: così dispone l’art. 69 Disposizioni di attuazione al codice civile nella sua nuova formulazione a seguito della riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013. Potranno essere modificate con la maggioranza di cui al II comma dell’art. 1136 c.c. (500/1000) solo quando si è in presenza di un errore oppure delle mutate condizioni dell’edificio ……..

Anche per le destinazioni diverse da quelle previste per poter essere assentite è pur sempre necessaria la stessa unanimità. Sul punto però la giurisprudenza ha precisato che la interpretazione di clausole come queste che limitano il diritto di proprietà deve essere restrittiva. Per cui prima di parlare di una vera e propria limitazione ad una diversa destinazione approfondirei la questione con la lettura delle disposizioni del regolamento e del loro collocamento sistematico al fine di evidenziare se si è o meno di una clausola che abbia natura vincolante oppure no.

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