D: La piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche realizzata all’esterno dell’edificio a proprie spese, che serve unicamente l’appartamento all’ultimo piano (4°) concorre anche alla ripartizione dei nuovi valori millesimali?
grazie, francesco
R: Di per sè la piattaforma elevatrice non assume direttamente valori millesimali trattandosi di un servizio all’immobile. E’ questo ultimo che potrebbe essere considerato in maniera diversa ai fini dell’attribuzione dei suoi valori millesimali, ad esempio nella considerazione del valore del piano (coefficiente).
Avv. Rodolfo Cusano
D: Dopo rigurgito dei due WC nel mio appartamento ,si verifica dopo 20 gg ammaloramento porte in legno interne. Acceso sinistro da parte amministratore all’assicurazione condominiale. Detta assicurazione non verifica con perito danni, ma si si limita a rispondere con risarcimento danno al 50% esclusa iva e franchigia, che detrae . Chi deve pagare il restante del mio danno?
R: Il condomino danneggiato, in questo caso considerato terzo, ha diritto ad essere risarcito del danno proveniente da beni in comune dal soggetto che ne ha per legge la custodia e cioè il condominio ex art. 2051 c.c. su cui incombe l’obbligo della manutenzione e della vigilanza. A sua volta il condominio con la polizza per i rischi civile si assicura per essere tenuto indenne dall’assicurazione per tali danni. Per cui la restante cifra potrà essere richiesta al condominio. Anche se è vero che poi a sua volta il condominio potrà sempre chiederla all’assicurazione a meno che non abbia accettato la liquidazione del danno.
Avv. Rodolfo Cusano









