La gestione delle spese condominiali

D: Ho acquistato una proprietà fuori comune di residenza nel dicembre 2011. L’amministratore di allora ha omesso dal 2010 di chiudere ed aprire bilanci relativi al condominio del box (esistono due gestioni separate una per i box e una per gli appartamenti). Nel 2016 è stato eletto nuovo amministratore al quale ho fatto recapitare le ricevute di pagamento delle somme che volontariamente e sporadicamente avevo versato, chiedendone di tenerne conto nel bilancio consuntivo.
Mi è stata fatta recapitare via e mail, in data 4 marzo scorso delibera della assemblea che riporta le somme dei consuntivi precedenti e la ripartizione, con la precisazione che ex art. 63 disp att c.c., i condomini che hanno acquistato  dal 2010 al 2016 sono responsabili in solido delle somme dovute, ma non fa cenno a come ha gestito gli importi versati.
E’ legale tutto questo? l’amministratore non è preciso e disponibile a fornire delucidazioni in merito.
Mi ha soltanto detto per telefono che posso cercare di rivalermi sulla somma di euro 140 sul vecchio proprietario a cui può dare spiegazioni recandosi al suo studio, ma sugli acconti non si è espresso ancora chiaramente. Come posso agire nei suoi confronti? devo necessariamente impugnare assemblea o posso procedere anche successivamente pagando le rate e poi rivalermi?

R: In primo luogo il rapporto non è con l’amministratore ma con il condominio. Di poi la responsabilità per gli oneri condominiali non pagati è prevista dall’art. 63 Disp. Att. C.C. solo relativamente all’anno in corso al momento dell’acquisto ed a quello precedente. Ed in questo caso vi è solidarietà nei confronti del condominio tra alienante ed acquirente e se poi fosse questo ultimo a pagare potrà rivalersi nei confronti del vero debitore l’alienante.

Riguardo alla richiesta di pagamento dell’amministratore egli:

  • È tenuto a rispondere alle sue richieste di informazioni ex lege a pena di revoca;
  • In caso di richiesta di pagamento di oneri condominiali è tenuto ad indicare quelli non pagati;
  • E’ inoltre tenuto alla fine di ogni anno a presentare entro sei mesi dalla sua chiusura il rendiconto che a sua volta si compone: dell’elenco di tutte le entrate e le uscite, del bilancio e di una relazione illustrativa e dello stato patrimoniale.

Qualora questi tempi non siano rispettati è meglio intervenire al più presto o con la richiesta di assemblea o con la revoca dello stesso amministratore.

Avv. Rodolfo Cusano


espertorisp_condominio-1Il Condominio Nuovo mette a tua disposizione la sua redazione di professionisti esperti  che risponderanno alle tue domande e i tuoi dubbi su argomenti come: diritto condominiale, ruoli dell’Amministratore di Condominio, gestione del patrimonio immobiliare, investimenti immobiliari.

Compila il seguente form e risponderemo gratuitamente alle tue domande.

Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *