D: Palazzo di 5 piani anni 70, piano terra livello strada garage che nel tempo, parte è diventalo locale commerciale, parte deposito del locale commerciale e parte box per lo stesso locale.
A seguito richiesta di rifare le tabelle millesimali sono state eseguite ma secondo il mio punto di vista sono state pilotate dai proprietari dei locali a piano terra.
Anche con la nuova tabella millesimale I locali a piano terra continuano ad essere esclusi a partecipare alla manutenzione straordinaria ascensore pur non essendoci alcun documento che li esoneri.
In seguito a queste considerazioni e poiché l’aumento in millesimi del locale commerciale non supera 1/5 ho potuto non far approvare le tabelle utilizzando art 69 c.c. che prevede la rettifica o modifica delle attuali tabelle quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare.
Vi è un condomino che ha suggerito il geometra che ha eseguito le tabelle millesimali che si ritiene offeso dal fatto che ho evidenziato anomalie. Poiché oltre ad essere amico del geometra è amico di avvocati non accetta la decisione di non approvazione e quindi oltre a non far eseguire lavori che danneggiano la mia proprietà (crepe sui muri esterni che permettono la formazione di condensa nella stanza da letto) ha organizzato un’altra riunione condominiale per “approvazione/ratifica approvazione tabelle millesimali”.
Scopo è deliberare le tabelle con la maggioranza di almeno 501 millesimi in modo che se io voglio annullare quella delibera dovrei, entro 30 giorni, rivolgermi all’avvocato etc etc e quindi spese.
Poichè sulle tabelle millesimali è riportata questa frase “le tabelle millesimali, siano esse di proprietà che di gestione, devono essere adottate da tutti i partecipanti al condominio all’unanimità, per cui, se qualche condomino è assente o dissenziente, la tabella proposta all’assemblea condominiale non potrà essere approvata.” possono comunque deliberara ed io essere costretto ad eseguire la procedura per annullare ?
R: L’assemblea è tenuta al rispetto delle condizioni previste dall’art. 69 Disp. att. in sede di riforma. Risulta logico che ove non vi fossero i requisiti la delibera sarebbe da impugnare e la prova della sussistenza dei requisiti per poter procedere con i 500 millesimi spetta al condominio. Altrimenti la delibera sarà annullata.
Avv.Rodolfo Cusano
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