D: Palazzina costruita nel 1964 e di un solo proprietario sino all’anno 2000, in cui è stato costituito il condominio. Le parti comuni (tetto, facciata e giardino , in quanto le dieci unità immobiliari sono assolutamente autonome, sia come ingressi che come impianti) sono in comproprietà in parti uguali, in base all’art. 1117 c.c.
E’ legittimo che le spese vengano suddivise pro capite, oppure devono comunque essere redatte le tabelle millesimali, in base all’art. 1123 c.c.? Ovviamente ci sono unità di solo 40 mq ed altre di mq.80 e i sei condomini con le unità più ampie trovano comodo che i proprietari delle unità più piccole paghino le loro spese.
Questo avviene con la connivenza dell’amministratrice, della quale non riusciamo neppure ad avere l’attestazione di aggiornamento. Che fare?L’atto costitutivo del condominio dice chiaramente che le spese di quell’atto vengono suddivise in parti uguali, in quanto ancora non esistono le tabelle millesimali, che “saranno oggetto di una delle prossime assemblee”( siamo nel 2017, sono state redatte due volte ma mai approvate perché volutamente realizzate discrasie dalla realtà. Ma può un condomino, senza una perizia tecnica, non ammettere all’approvazione le tabelle , in base alla propria opinione personale?). Grazie
R: Le tabelle millesimali in condominio sono obbligatorie , ma purtroppo esse si applicano solo dal momento della loro approvazione che in mancanza di accordo possono essere fatte giudizialmente. Nelle more Le consiglieri di pagare facendo espressa riserva di ripetere le somme non dovute a seguito delle emanande tabelle.
per l’amm.re faccia richiesta scritta e se non ha i requisiti chieda la convocazione dell’assemblea per la sostituzione prima se no la revoca in tribunale.
Saluti, Avv. Rodolfo Cusano
Il Condominio Nuovo mette a tua disposizione la sua redazione di professionisti esperti che risponderanno alle tue domande e i tuoi dubbi su argomenti come: diritto condominiale, ruoli dell’Amministratore di Condominio, gestione del patrimonio immobiliare, investimenti immobiliari.
Compila il seguente form e risponderemo gratuitamente alle tue domande.









