OFFESE ALL’AMMMINISTRATORE – DIFFAMAZIONE O DIRITTO DI CRITICA
Dr. Valerio Orlando
Le assemblee di condominio sono da sempre considerate delle zone franche, descritte come gironi danteschi dove le anime prave( condomini) si scontrano contro il loro cane Cerbero(l’amministratore). Nella fasi che precedono l’assemblea o durante la stessa non mancano parole pesanti che volano tra i partecipanti, e non sempre finisce il tutto con una stretta di mano.
Ecco, allora, che i verbali di assemblea diventano strumenti utili per fare fioccare denunce per diffamazione tra l’amministratore e i condomini. Visto il pericolo che si incorre nell’epitetare l’amministratore con offese gratuite, cerchiamo di capire fino a che punto è lecito farlo.
L’art 21 della Costituzione tutela e difende il diritto di critica, che ha dei margini di movimento non troppo ristretti. In particolare, gli Ermellini, sottolineano che in tema di diffamazione “per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 12209 del 13/03/2014).
E’ su queste considerazioni che la Cassazione ha accolto un ricorso di due condomini, che erano stati condannati nei primi due gradi di giudizio, per dichiarazioni diffamatorie contro l’amministratore, mediante la divulgazione di una lettera tra i condomini.
Non è la prima volta, in realtà, che la Suprema Corte difende gli attacchi all’amministratore. Con la sentenza n. 8336/2013 giustificava la divulgazione di una lettera offensiva tra i condomini, quando il destinatario se l’era “cercata”. Nella fattispecie la donna non era stata informata che davanti alla sua finestra sarebbe stato montato un ponteggio “che assicurava il transito di macerie e di materiali di risulta provenienti da piani superiori”. Benché si trattasse di lavori effettuati da privati che non interessavano le parti comuni, la Cassazione sottolinea la superficialità e il mancato rispetto delle regole della civile convivenza da parte dell’amministratrice.
Orbene la Suprema Corte non ha considerato diffamatori i termini della signora, perché frutto dell’ira successiva ai maltrattamenti. La non punibilità prevista nei delitti contro l’onore, dovuta allo stato d’ira provocato da un fatto ingiusto scatta, infatti, non solo quando la “condotta astrattamente offensiva” è scatenata da un atto illecito o illegittimo ma anche in presenza di un atteggiamento contrario al vivere civile. Precisiamo che la reazione pur avendo avuto termini non ravvicinati con i fatti scatenanti, è stata fatta rientrare nella casistica di cui sopra, giustificando il ritardo con la scelta dello strumento con cui “vendicarsi”.
E’ evidente allora, l’intento della Giurisprudenza di salvaguardare il diritto di critica dei condomini, qualora si disquisisca sulle attività insite allo svolgimento della gestione immobiliare. Le critiche, inoltre, possono essere non perfettamente corrispondenti alla realtà ma basate su un nucleo di veridicità, in particolare se hanno ad oggetto i “ numeri “ dei bilancio, non sempre a disposizione integralmente per i condomini.
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