Esperto risponde: riparto spese e tabelle millesimali

“Salve, vorrei sapere come si ripartiscono le spese relative alla luce scale di un condominio di tre piani + piano terra (piano cantinette).Il condominio non è costituito nè tanto meno esiste un regolamento.
Cordiali saluti
Grazie”

La luce delle scale come ogni altra spesa relativa và addebitata ex art. 1124 c.c.  e cioè per la metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Rodolfo Cusano


D1: Buona sera, la mia domanda è la seguente: se in un regolamento di condominio sono allegate le tabelle millesimali, con tabelle numeriche e criteri di riparto convenzionali, e successivamente vengono revisionate e approvate solo le nuove tabelle millesimali, queste vengono allegate al regolamento di condominio, anche se non modificato? Le nuove tabelle modificano anche i criteri convenzionali? Per chiarezza il regolamento è contrattuale come le tabelle che sono state nella revisione approvate da una maggioranza semplice. Nell’odg c’era approvazione nuove tabelle millesimali, ma non c’era approvazione nuovo regolamento.Grazie

D2: Le tabelle millesimali allegate a un regolamento di condominio, che ne fanno parte integrante, approvato e sottoscritto da un notaio da tutti i condomini, e successivamente trascritto per l’opponibilita come possono essere revisionate? Se vengono revisionate solo le tabelle perchè c’è stato un aumento di volumetria di alcuni immobili, e non il regolamento di condominio, le nuove tabelle approvate con maggioranza semplice, devono essere allegate al vecchio regolamento di condominio?

R: Anche se il regolamento di condominio contrattuale contiene le tabelle millesimali, qualora esse siano conformi ai principi normativi possono essere modificate da una nuova approvazione assembleare che dovrà essere unanime tranne : 1 se sono conseguenza di un errore ovvero in caso di mutate condizioni dell’edificio, in questi casi è sufficiente la maggioranza di cui all’art. 1136 II comma c.c. IL tutto è previsto dall’art. 69 Disp. Att. c.c. nuova versione a seguito della riforma.L’indicazione all’o.d.g. è sufficiente per soddisfare il diritto all’informazione dei condomini.

Redazione “Il Condominio Nuovo”

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