“Nel nostro condominio ci sono dei bambini che giocano nel parco, in cui sono presenti aiuole, posti auto, portoni e cancelli. Possiamo anche dire che in realtà lo spazio per giocare non è affatto presente. Più di una volta è accaduto che i bambini giocavano in modo non consono e cioè con il pallone andavano ad urtare, in modo ripetitivo, le auto, cancelli, aiuole ecc. Oltre a questo gli stessi bambini giocavano nelle aiuole rovinando le piante e tendevano a tirare tutte le foglie degli alberi di ulivo presenti nel condominio, rovinando non solo gli stessi, ma sporcando anche il parco stesso. Sono stati richiamati da me e da altre persone, più di una volta, finendo per avere anche un confronto verbale, con il padre dei bambini, che non ha capito la gravità del tutto e finendo per giustificare i propri figli e capendo solo che per noi i bambini non poteva affatto giocare.
Poco tempo fa, di sera, ho notato che i bambini giocavano in mezzo a due auto parcheggiate, di cui una era la mia auto nuova, con una macchina da gioco, abbastanza grande. Con il terrore che gli stessi potessero graffiare – anche involontariamente – le auto, li ho richiamati nuovamente, chiedendo loro di giocare altrove e non vicino alle auto che sono parcheggiate e che non sono poche. Volevo sapere da lei, come e cosa potrei fare, per regolarizzare il tutto, visto che nel nostro regolamento condominiale non è presente alcun articolo che regola il gioco dei bambini nel parco condominiale.
Vorrei sapere se e quali sono le leggi che regolano il loro gioco e cosa fare per far capire ai genitori dei bambini che, se pur i bambini possono continuare a giocare nel parco, non devono ledere i beni comuni e privati dei condomini.”
La questione – come facilmente comprensibile – è assolutamente delicata. Da un lato c’è il sacrosanto diritto dei bambini a giocare, dall’altro l’esigenza ugualmente sacrosanta di tutelare in maniera adeguata i diritti di chi bambino non è più ed ha diritto a poter riposare e a non vedere la proprietà, privata o condominiale che sia, danneggiata da chicchessia.
Dal punto di vista giuridico le mosse vanno prese dall’art. 1102 C.C. secondo cui:
- “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa“.
Essendo i bambini dei condomini alla stregua di tutti gli altri avranno pertanto diritto di poter giocare, utilizzando gli spazi comuni. A tal riguardo la giurisprudenza fin da tempi lontani ha chiarito che l’uso degli spazi condominiali in questione si configura come uso non illegittimo dei medesimi; a tale riguardo, ad esempio:
- “La disciplina dei giochi dei bambini nei viali del cortile-giardino condominiale non integra un’occupazione degli stessi né un’alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene. Essa può, di conseguenza, essere disposta dall’assemblea con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 cod. civ., ancorché il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti l’occupazione delle parti comuni da parte dei condomini“. Cass. n. 4479/81
- “L’utilizzazione per il gioco dei bambini di una parte assai limitata dell’area verde consortile non contrasta con la destinazione a giardino prevista, per quella stessa area, dal Regolamento consortile, ma ne costituisce unicamente un migliore e più intenso godimentoper soddisfare esigenze che pure appaiono insopprimibili e, comunque, senz’altro meritevoli di tutela nella vita di un condominio“. Trib. Milano, 03.10.1991.
Non sarà inutile rilevare che la legislazione internazionale si muove nella direzione di allargare il diritto al gioco dei bambini. A tal proposito l’Italia, con la L. n. 176/1991 ha ratificato la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989, la quale all’art. 31 sancisce quanto segue:
- “Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica“
A tal proposito restano valide le regole generali, secondo cui in determinati orari pomeridiani e notturni nel condominio va rispettato il silenzio (da parte di tutti, non solo da parte dei bambini).
A tanto deve provvedere il regolamento di condominio, il quale – a norma dell’art. 1130 C.C. ha il compito di “disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini“
Qualora il regolamento di condominio nulla preveda bisognerà azionare gli strumenti opportuni, in sede assembleare o – se del caso – anche in sede giudiziaria, per ottenere tale regolamentazione. Se invece il regolamento in questione vieti assolutamente il gioco dei bambini bisognerà distinguere:
- Qualora si tratti di un regolamento assembleare, approvato a maggioranza, tale divieto sarà nullo in quanto comprime ingiustificatamente il diritto anche di un singolo condomino.
- Qualora si tratti di un regolamento contrattuale la norma – dal punto di vista civilistico – sarebbe valida e vincolante; ma date le tendenze sempre più forti a tutela del diritto di gioco dei bambini non ritengo impossibile che si possa ottenere una dichiarazione di nullità per contrarietà a norma imperativa o illiceità dell’oggetto.
In ogni caso, vale la regola generale secondo cui chi rompe paga; i bambini sono liberi di giocare, ma nel caso in cui provochino danni saranno tenuti al risarcimento, o meglio vi saranno tenuti i genitori, che hanno l’obbligo di vigilanza sui minori nonchè quello di farli crescere educati e responsabili (e non solo quello di difenderli in maniera acritica ed irresponsabile dalle rimostranze dei condomini insofferenti agli schiamazzi e alle pallonate).
Al riguardo sarà il caso di sottolineare che una pallonata in faccia può causare danni anche molto seri (il distacco di una retina dell’occhio, la caduta di un anziano con conseguenti fratture e così via) per cui l’obbligo di vigilanza non va assolutamente sottovalutato, perchè un sinistro del genere comporta l’esborso di risarcimenti per svariate migliaia di Euro.
Avv. Michele D’Auria – studiolegaledauria









