Il riparto delle spese dell’ascensore in assenza delle tabelle millesimali

Rodolfo Cusano  avvocato “Il condominio Nuovo”


Prima che la riforma del 2012 ne consacrasse normativamente la disciplina all’articolo 1124 c.c., è stata la giurisprudenza a risolvere il problema della ripartizione delle spese nel caso degli ascensori.

Con la sentenza 3264/2005 la Corte di Cassazione ha stabilito che per quanto riguarda gli ascensori, la presunzione di comproprietà fra i condòmini dell’impianto è fondata sulla relazione strumentale necessaria fra questo e l’uso comune e, poiché la destinazione al soddisfacimento dell’interesse dei partecipanti al condominio non ha per tutti pari intensità, ma varia in funzione del piano in cui si trova la porzione di proprietà esclusiva del singolo condòmino, il criterio di ripartizione delle spese, secondo la misura della partecipazione alla comproprietà del bene da parte dei singoli, deve essere coordinato con quello della proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Per cui il principio desumibile dall’articolo 1117 c.c. deve essere coordinato con quello stabilito dall’articolo 1123, commi secondo e terzo, c.c. che individua il criterio di riparto sia in base all’uso differenziato (in particolare all’uso virtuale e non a quello effettivo) sia in base al principio del condominio parziario, cioè che le spese fanno capo solo ad una parte dei condomini e cioè di quelli che sono proprietari degli appartamenti cui il bene comune è materialmente o funzionalmente collegato.

La disciplina applicabile agli ascensori deve, quindi, essere analoga a quella stabilita per le scale dall’articolo 1124 c.c. il quale rappresenta un’applicazione della regola generale stabilita dall’articolo 1123 commi
secondo e terzo c.c.

A sgombrare il campo da ogni dubbio è intervenuto il nuovo testo dell’articolo 1124 c.c., il quale ha espressamente disposto che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.


Tratto dalla rubrica “Dottrina” de Il Condominio Nuovo. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

 

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