Il Decreto legislativo del 15/11/1993, n. 507 all’ articolo 6 dispone che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso“. Si deve precisare che ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto Legislativo, l’imposta comunale sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione i soli messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte di Cassazione si è trovata più volte a dover sciogliere il nodo sul soggetto passivo in ordine all’imposta comunale sulla pubblicità, e nel tempo ha avuto modo di precisare che il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta in esame deve essere individuato nella persona o nell’ente titolare del potere di disporre del mezzo attraverso cui si diffonde il messaggio pubblicitario, “a qualsiasi titolo“; potere che deriva sia “dall’esercizio di un diritto reale (anche diverso dalla proprietà), sia dall’esecuzione di un contratto a contenuto obbligatorio“. In tal senso ha disposto Suprema Corte con sentenza n. 1916/ 2007. Nel caso esaminato i giudici hanno affermato che la società intermediaria (agenzia committente), che raccoglie le richieste di pubblicità e che provvede a soddisfarle, disponendo degli appositi impianti, non può considerarsi soggetto “obbligato in solido”, ai sensi del comma secondo dell’articolo 6 dello stesso Decreto Legislativo n. 507/1993, in quanto non è produttore o venditore delle merce o fornitore dei servizi pubblicizzati, né fruitore del servizio di pubblicità (non è, quindi, il soggetto pubblicizzato).
Questo principio è stato ribadito con sentenza n. 5039 del 13 marzo 2015 (prima ancora sentenza n. 24307/2009), con cui la Corte di Cassazione afferma che in tema di Imposta sulla pubblicità, l’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, che individua il soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell’Imposta, in colui che dispone “a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso” non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, pertanto, può derivare sia dall’esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall’esecuzione di un contratto obbligatorio stipulato con chi disponga giuridicamente dell’impianto pubblicitario. Proprio in relazione alla pronuncia richiamata si deve precisare che il secondo comma dell’articolo 6 citato dispone che “E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità” Tuttavia giova rammentare che il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 10/E – 7 – 810 del 17 marzo 1994 ha chiarito che tenuto all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità e quindi al connesso pagamento del tributo risulta essere il titolare del mezzo pubblicitario e solo a questi andrà notificato l’eventuale avviso di accertamento di rettifica. Nel caso in cui non sia possibile l’individuazione del titolare (dovrebbe) scattare la solidarietà dell’obbligazione con conseguente diritto di rivalsa dell’obbligato in via solidale sull’obbligato in via principale.
Sul punto si segnala la pronuncia della CTR della Campania, sentenza n. 6132 del 2017, divenuta definitiva, in base alla quale è stato respinto il ricorso presentato in appello dalla concessionaria per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità la quale aveva agito nei confronti di un soggetto ritenuto passivo d’imposta. La società ricorrente aveva contestato in primo grado l’avviso di accertamento eccependo che la stessa non aveva la disponibilità del mezzo, e che l’avviso si riferiva a segnaletica che riguardava una pluralità di soggetti presenti in un parco di natura commerciale. La Società di riscossione non si costituiva in primo grado rimanendo contumace. La CTP accertava che la ricorrente non poteva considerarsi soggetto passivo d’imposta anche alla luce della pluralità dei messaggi/soggetti presenti sull’unica allegazione prodotta da parte ricorrente e tenuto conto della sostanziale non contestazione della società di riscossione. Quest’ultima ha proposto appello avverso la decisione richiamata ma la CTR ha confermato la sentenza di primo grado in quanto l’appellante, a parere del collegio giudicante, “avrebbe dovuto dare la prova della disponibilità” del mezzo, “prova che invece non è stata data” Infine “va anche considerato che totem e insegne pubblicizzano anche altre imprese oltre all’odierna appellata, aspetto che alimenta ulteriori dubbi sulla corretta individuazione del soggetto passivo“.
Studio legale Avv. Argia Maina
Argia Maina: Laureata all’Università Federico II di Napoli, facoltà di Giurisprudenza, con una tesi che ha analizzato i Rapporti tra l’Organizzazione Mondiale del Commercio e la Comunità Europea, unendo così la passione per il Diritto Internazionale al Diritto Commerciale. Dopo il periodo di praticantato svolto in ambito civile e dopo aver conseguito l’abilitazione professionale, ha collaborato con vari studi legali approfondendo la formazione nel Diritto Commerciale, nel Diritto Bancario e nel Contenzioso Tributario. Nel 2010 ha voluto costituire uno Studio Legale orientato prevalentemente verso il settore Impresa e Commercio, per offrire servizi calibrati sulle esigenze dei singoli clienti in sinergia con altre figure professionali. Dall’apertura dello Studio Legale sino ad oggi ha acquisito competenze nella contrattualistica d’impresa, nella composizione delle crisi per indebitamento, nel recupero crediti, nelle procedure esecutive e nel diritto societario. Ha inoltre acquisito esperienza nel settore immobiliare attraverso la consulenza e la collaborazione con Società ed Enti che operano in questo ambito. Dal 2016 ha ampliato il supporto stragiudiziale e contenzioso a tutela del risparmio difendo anche consumatori e famiglie. Per offrire assistenza adeguata si avvale della collaborazione di Dottori Commercialisti e Consulenti Tecnici e dedica costantemente tempo alla formazione ed agli aggiornamenti nelle materie d’interesse.
Imposta Comunale sulla pubblicità. Soggetto Passivo d’imposta.