Il giorno 29 maggio 2015 18:18, Maurizio Z. Ci ha inviato il seguente quesito:
“Premessa:
il villaggio è composto da 16 corpi di fabbrica che vengono chiamati comparti per un totale di 371 condomini;
I comparti non hanno un amministratore, hanno delle parti comuni previste dal regolamento, ma si “autogestiscono” oppure è l’amministratore in carica che si occupa delle problematiche dei singoli comparti;
Poi ci sono le parti comuni a tutto il Villaggio previste dal regolamento di Condominio;
sino ad oggi l’amministratore convocava tutti i condomini per le assemblee di condominio;
La mia domanda è: con l’entrata in vigore della Legge 220/2012 per come strutturato il Villaggio è possibile considerarlo un Supercondominio con l’obbligo di applicare l’art 67 disp.att.c.c. che prevede la nomina dei rappresentanti per ciascun comparto?
oppure l’amministratore deve continuare a gestirlo come unico condominio?”
Risponde Il Direttore Editoriale della Rivista Il Condominio Nuovo, Avv. Rodolfo Cusano:
“L’art. 67 Disp. Att. nella sua nuova versione a seguito della riforma prevede l’obbligatorietà della nomina del rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini, qualora i condomini sono complessivamente più di 60. Per cui risulta applicabile anche nel caso da Lei rappresentato, visto che in concreto il Villaggio si compone di più corpi di fabbrica che a loro volta costituiscono singoli condomini. Nulla importa che il regolamento per essi non preveda la nomina di un proprio amministratore.”
avv. Rodolfo Cusano – Il Condominio Nuovo









