Chi deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei lavori straordinari in condominio in caso di cambio amministratore?

In ambito condominiale, una delle questioni più delicate riguarda gli adempimenti fiscali in caso di cambio dell’amministratore, specialmente in merito alla trasmissione dei dati relativi ai lavori straordinari all’Agenzia delle Entrate (ADE), come richiesto per accedere alle detrazioni fiscali (es. bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus).

Una domanda molto frequente è:

A chi spetta l’obbligo di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate se l’amministratore è cambiato prima dell’adempimento? Al vecchio o al nuovo amministratore di condominio?

Normativa di riferimento

La risposta si trova nei seguenti riferimenti normativi:

  1. Art. 16-bis del TUIR (DPR 917/1986) – Riguarda le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  2. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017, prot. n. 19970/2017 – Stabilisce le modalità di comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali all’ADE.
  3. Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate – Precisazioni sul ruolo dell’amministratore uscente e subentrante.

Chi ha l’obbligo di trasmettere i dati?

Secondo le disposizioni citate:

  • È responsabile della trasmissione il soggetto che riveste la carica di amministratore al momento dell’adempimento, ossia alla data prevista per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (di norma entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di spesa).
  • Questo principio è stato confermato dalla Circolare 11/E/2018, la quale precisa che: “In caso di sostituzione dell’amministratore, è il nuovo amministratore che è tenuto alla trasmissione dei dati, salvo diverso accordo formalizzato tra le parti.”

Cosa fare in caso di conflitto tra vecchio e nuovo amministratore?

Nel caso in cui vi sia contrasto tra i due amministratori, è bene:

  1. Verificare formalmente la data del passaggio di consegne e la cessazione dell’incarico del vecchio amministratore (es. verbale di assemblea).
  2. In assenza di un accordo scritto che attribuisca l’adempimento al precedente amministratore, l’onere ricade sul nuovo amministratore.
  3. In caso di inadempimento, le sanzioni ricadono sul soggetto obbligato all’adempimento (art. 6 del D.Lgs. 471/1997), anche se sono previste modalità per rettificare o sanare l’errore tramite comunicazioni integrative.

Conclusione

Dunque, spetta al nuovo amministratore trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori straordinari in condominio, salvo che non sia stato previsto un diverso accordo con il precedente amministratore. Per garantire la corretta gestione fiscale del condominio, è consigliabile documentare ogni passaggio e adempimento in maniera trasparente e tempestiva.


Fonti ufficiali

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