La Cassazione ribadisce che, in regime di obbligazione parziaria tra condomini, chi paga le quote altrui senza essere obbligato non ha diritto al regresso né alla surrogazione, salvo specifici presupposti. Inammissibile il ricorso di un condomino che aveva versato somme per evitare la sospensione dei lavori.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE – SOTTOSEZIONE 2
Ordinanza n. 12926 del 22 aprile 2022
Data udienza: 8 aprile 2022
Condominio – Lavori di manutenzione – Pagamento di quote dovute da altri condomini – Richiesta restituzione somme – Surrogazione – Artt. 1203, nn. 3 e 5 e 2036 c.c. – Obbligazione parziaria – Elemento soggettivo del pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE – SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Giovanni LOMBARDO – Presidente
Dott. Mario BERTUZZI – Consigliere
Dott. Giuseppe TEDESCO – Consiglier
Dott. Antonio SCARPA – Relatore Consigliere
Dott.ssa Chiara BESSO MARCHEIS – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19480/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende,
– Ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS),
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 312/2021 della Corte d’Appello di Firenze, depositata l’08/02/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2022 dal Consigliere Antonio SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato con due motivi la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, su appello proposto da (OMISSIS) anche in qualità di erede, ha riformato la sentenza n. 755/2018 del Tribunale di Grosseto. Tale sentenza aveva respinto la domanda di rimborso di Euro 33.698,63 versati tra il 2006 e il 2008 da (OMISSIS) all’amministratore condominiale, in luogo dei condomini effettivamente debitori (Lupetti e Chelli), per lavori di manutenzione in un condominio.
La Corte d’appello ha escluso un obbligo solidale tra condomini verso l’appaltatore, riconoscendo un obbligo parziario. Inoltre, ha rilevato come la stessa ricorrente avesse affermato di aver pagato per evitare la sospensione dei lavori, e non perché si ritenesse debitrice della quota altrui.
La prospettazione di una surrogazione ex art. 1203 n. 5 c.c. in relazione all’art. 2036, comma 3, c.c. è stata considerata domanda nuova, proposta solo in appello.
I MOTIVI DEL RICORSO
- Violazione dell’art. 1203, n. 3, c.c. – Erronea qualificazione del debito dei condomini come parziario, nonostante i fatti fossero anteriori alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/2008.
- Violazione dell’art. 1203, n. 5, e art. 2036, comma 3, c.c. – Erroneamente considerata nuova la domanda di surrogazione per pagamento indebito.
DECISIONE DELLA CORTE
Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 360-bis, n. 1, e 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, prima della riforma del 2012, l’obbligazione dei singoli condomini verso terzi appaltatori per lavori su parti comuni era parziaria, e non solidale.
Conseguentemente:
- Il condomino che ha pagato le quote dovute da altri non ha diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
- Non è configurabile surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c., se non vi era un interesse giuridico proprio.
- Non ricorrono i presupposti per la surrogazione ex art. 1203, n. 5 c.c. e art. 2036, comma 3 c.c., se chi paga sa di non essere debitore (cfr. Cass. n. 13505/2019, n. 20073/2017, n. 199/2017, Sez. U n. 9946/2009).
Inoltre, non ha rilievo che i fatti siano anteriori alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9148/2008, poiché detta pronuncia ha natura ricognitiva, e non creativa del diritto.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge;
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara dovuto l’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, in misura pari a quello versato per il ricorso.