Responsabilità del Condominio per danni da cose in custodia: una questione di titolarità

Premessa

La responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, disciplinata dall‘art. 2051 c.c., impone un’attenta valutazione della titolarità e della concreta disponibilità della cosa che ha generato il pregiudizio. A tal proposito, la recente pronuncia del Tribunale di Livorno (sent. n. 14/2022) ha escluso la responsabilità del Condominio per le lesioni personali cagionate dal distacco di un cartello pubblicitario ancorato ad un balcone aggettante di proprietà esclusiva. Tale sentenza conferma un principio ormai consolidato in giurisprudenza: la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula un effettivo rapporto di custodia sulla cosa, che deve tradursi nella disponibilità giuridica e materiale della stessa.

Il caso concreto

La vicenda processuale trae origine da un sinistro verificatosi a seguito del distacco di un cartello pubblicitario, fissato su un balcone aggettante appartenente ad un’unità immobiliare privata all’interno di un condominio. La parte attrice ha citato in giudizio il Condominio, sostenendo che il danno fosse riconducibile ad una carente manutenzione delle parti comuni dell’edificio e, dunque, alla negligenza dell’ente di gestione condominiale.

L’inapplicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. al Condominio

Nel respingere la domanda attorea, il Tribunale ha chiarito che la responsabilità per danni da cose in custodia richiede che il soggetto convenuto abbia un effettivo potere di controllo e gestione sulla res. In mancanza di tale presupposto, il Condominio non può essere considerato responsabile per fatti lesivi derivanti da beni che non rientrano tra le parti comuni.

Nel caso di specie, il balcone aggettante e gli elementi ad esso ancorati non costituiscono una parte comune dell’edificio, bensì una pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare cui afferiscono. Ne discende che il Condominio, non essendo né proprietario, né possessore, né detentore del bene produttivo del danno, non può essere chiamato a risponderne. Il giudice ha quindi escluso la legittimazione passiva del Condominio, affermando che la responsabilità ricade esclusivamente sul titolare dell’unità immobiliare.

Profili operativi per amministratori e condomini

La sentenza in esame riveste particolare importanza per gli amministratori di condominio e per i singoli condomini, delineando con precisione i confini delle rispettive responsabilità. Per evitare future contestazioni, si suggerisce di:

  • Verificare la corretta manutenzione degli elementi privati che possano incidere sulla sicurezza di terzi;
  • Informare i condomini in merito agli obblighi derivanti dalla titolarità esclusiva di balconi e loro pertinenze;
  • Prevedere nei regolamenti condominiali specifiche disposizioni in merito alla sicurezza e alla manutenzione delle strutture private potenzialmente pericolose.

Responsabilità del Condominio per danni da cose in custodia: una questione di titolarità e custodia: Conclusioni

Il pronunciamento del Tribunale di Livorno ribadisce un principio chiave nel diritto condominiale: l’ente condominiale non può rispondere per danni derivanti da beni di proprietà esclusiva. Solo il titolare dell’unità immobiliare può essere chiamato a rispondere per gli eventuali danni cagionati da elementi di sua pertinenza. Tale sentenza fornisce un ulteriore tassello nella definizione dei rapporti di responsabilità tra condominio e singoli proprietari, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto in ambito condominiale.

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